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NORMATIVA RISERVISTI |
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Ø le persone in età lavorativa affetta da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e i portatori di handicap intellettivo, che comportano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%; Ø le persone invalide del lavoro con un grado d'invalidità superiore al 33%, accertata dall'INAIL; Ø le persone non vedenti o sordomute (legge n. 381/70 e legge 382/70); Ø le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alla tabella annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (DPR 915/78).
I disabili che hanno conseguito l'idoneità nei concorsi pubblici, possono essere assunti anche se non versino in stato di disoccupazione (è una novità rispetto alla normativa precedente).
I datori di lavoro pubblico e privato, con più di 50 dipendenti, sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori/trici appartenenti alle categorie dei disabili nella misura del 7% dei posti in organico al primo settembre dell’a.s. di riferimento, sottraendo i posti eventualmente ricoperti dal personale beneficiario delle norme sulle riserve negli anni scolastici precedenti.
N (Organico) x 7:100 = A (numero di posti riservati ai disabili); A (numero di posti riservati ai disabili) - B (numero dei posti eventualmente ricoperti dal personale riservista) = C (numero dei posti da riservare ai disabili per le nomine relative l'anno scolastico 2007/2008.
Esempio di calcolo della riserva per disabili “N”: Ø Posti complessivi in organico classe di concorso A050 n. 70 Ø Personale già in servizio nella stessa classe di concorso che ha beneficiato della riserva "N" n. 4 Calcolo: (70N x 7:100) – 4B = 4,9A – 4B = 0,9C (1 posto)
I datori di lavoro pubblico e privato con più di 50 dipendenti sono tenuti ad assumere alle loro dipendenze nella misura del 1% le seguenti categorie di persone: Ø orfani e coniugi superstiti di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero deceduti in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause; Ø coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati con riconoscimento ai sensi della legge 763/81. Tale norma si applica nell'attesa di una specifica e organica disciplina del diritto al lavoro per queste categorie. Pertanto, per ogni insegnamento, per ogni classe di concorso, per ogni qualifica professionale il numero dei posti da destinare alle riserve va calcolato nel seguente modo:
M
(numero di persone di ruolo) x 1:100 = A (numero di posti riservati ai
disabili);
Esempio di calcolo della riserva “M” Posti complessivi in organico classe di concorso A050 n. 70 Personale già in servizio nella stessa classe di concorso che ha beneficiato della riserva "M" n.2 Calcolo: (70M x 1:100) - 2 = 0,7A- 2B = - 1,3C (nessun posto da assegnare)
Gli insegnanti non vedenti beneficiano del 2% dei posti annualmente assegnati a livello provinciale in aggiunta alla quota prevista dalla nuova legge, perché previsto da una specifica legge (art. 61 della legge 270/82).
Il coniuge e i figli superstiti, oppure i fratelli conviventi e a carico, qualora siano gli unici superstiti dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi, hanno diritto al collocamento obbligatorio, con precedenza rispetto ad altre categorie e con preferenza a parità di titoli. |
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Coordinatore Provinciale: Amedeo Milione