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PENSIONI |
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L'Inpdap ha emanato una circolare che allego e in calce alla pagina 2 chiarisce quanto segue:
"Nulla è innovato in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici del personale del comparto scuola, nei confronti del quale continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 2997, n.449".
La normativa citata è quella della cosiddetta "quota 96", la cui applicazione è ben spiegata da una circolare emessa il 16 settembre scorso dall'Usr della Lombardia che a tal fine testualmente recita: " Per il preliminare accertamento del diritto a pensione si rammenta che i requisiti anagrafici e l’anzianità contributiva richiesti dalla normativa vigente, per la decorrenza sopra indicata, sono l’età non inferiore a 60 anni e 36 anni di anzianità oppure 61 di età e 35 di anzianità (Quota 96) e devono sussistere entro il 31 dicembre 2011. Il personale femminile può accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia qualora maturi, entro il 31.12. 2011, l’età anagrafica di 61 anni e possa far valere alla data del 31 agosto 2011 una contribuzione utile a pensione non inferiore a 19 anni 11 mesi e 16 giorni, oppure 14 anni 11 mesi e 16 giorni se era già in servizio alla data del 31.12.1992.". |
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Coordinatore Provinciale: Amedeo Milione