Assunzioni in ruolo, precisazioni dal Miur

 

Facendo seguito alla circolare n. 73 del 10 agosto u.s., con la quale è stato trasmesso il D.M. n. 74 in pari data, relativo alle assunzioni a tempo indeterminato del personale scolastico per lŽa.s. 2010/2011 e 2011/2012,con la nota prot. n. 6705 di data odierna il Miur fornisce precisazioni a seguito di numerosi quesiti pervenuti.

Ben altri chiarimenti ci aspettavamo, non ci trova concordi, tra lŽaltro, lŽestensione anche al contingente assunto con decorrenza 2010- 2011 del vincolo quinquennale di permanenza nella sede di titolarità, disposto con legge 106/11.

Di seguito i chiarimenti forniti.

Rinuncia allŽassunzione in ruolo dal contingente 2010/2011

Graduatorie concorsi: La rinuncia alla nomina dal contingente 2010/11 consente di rimanere in posizione utile per le assunzioni da effettuare con il contingente 2011/12.
Graduatorie ad esaurimento
Ad integrazione del punto c) della C.M. 73 del 10 agosto 2011 si chiarisce che la rinuncia alla nomina dal contingente per le assunzioni 2010/11, effettuata in base alle graduatorie ad esaurimento valide per il citato anno, lascia impregiudicata la posizione dellŽaspirante inserito nelle GAE compilate per lŽa.s. 2011/2012, consentendo in tal modo lŽimmissione in ruolo anche per gli anni successivi alla tornata relativa allŽanno scolastico 2011/12.

Posti da utilizzare

Le immissioni in ruolo, comprese quelle del contingente relativo allŽa.s. 2010/2011, devono essere effettuate utilizzando i posti vacanti e disponibili per lŽintero anno scolastico, residuati dopo le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria previste dallŽO.M. n. 64 del 21 luglio 2011, ovviamente nel limite di dette disponibilità.
Scuola primaria
Le immissioni in ruolo della scuola primaria devono essere effettuate attingendo dalla graduatoria generale e secondo la posizione nella stessa occupata, anche se riferite a posti di specialista di lingua inglese. Ne consegue che non si procede comunque alla immissione in ruolo qualora il profilo di insegnate di scuola primaria risulti in esubero a livello provinciale.

ART. 9, comma 21 del D.L. n.70/2011 convertito in legge 12.7.2011, n.106

Il comma 21 prevede che "i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dallŽanno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, lŽassegnazione provvisoria o lŽutilizzazione in altra provincia, dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità".
Tale disposizione si applica anche ai docenti nominati utilizzando le GAE vigenti nellŽanno scolastico 2010/2011, in quanto anche nel confronti di tali docenti la nomina ha decorrenza dallŽanno scolastico 2011/12, con possibilità di retrodatazione dallŽanno scolastico 2010/2011. A tale ultimo riguardo, il comma 17 del citato D.L. n. 70/2011 stabilisce che nellŽambito del piano triennale di immissioni in ruolo decorrente dallŽa.s. 2011/2012, può essere prevista la retrodatazione giuridica dallŽa.s. 2010/2011.


 

 

il Coordinatore Provinciale: Amedeo Milione