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Facendo seguito alla circolare n. 73 del 10
agosto u.s., con la quale è stato trasmesso il D.M. n. 74 in pari data,
relativo alle assunzioni a tempo indeterminato del personale scolastico
per lŽa.s. 2010/2011 e 2011/2012,con la nota prot. n. 6705 di data odierna
il Miur fornisce precisazioni a seguito di numerosi quesiti pervenuti.
Ben altri chiarimenti ci aspettavamo, non ci trova concordi, tra lŽaltro,
lŽestensione anche al contingente assunto con decorrenza 2010- 2011 del
vincolo quinquennale di permanenza nella sede di titolarità, disposto con
legge 106/11.
Di seguito i chiarimenti forniti.
Rinuncia allŽassunzione in ruolo dal contingente 2010/2011
Graduatorie concorsi: La rinuncia alla nomina dal
contingente 2010/11 consente di rimanere in posizione utile per le
assunzioni da effettuare con il contingente 2011/12.
Graduatorie ad esaurimento
Ad integrazione del punto c) della C.M. 73 del 10 agosto 2011
si chiarisce che la rinuncia alla nomina dal contingente per le assunzioni
2010/11, effettuata in base alle graduatorie ad esaurimento valide per il
citato anno, lascia impregiudicata la posizione dellŽaspirante inserito
nelle GAE compilate per lŽa.s. 2011/2012, consentendo in tal modo
lŽimmissione in ruolo anche per gli anni successivi alla tornata relativa
allŽanno scolastico 2011/12.
Posti da utilizzare
Le immissioni in ruolo, comprese quelle del contingente relativo allŽa.s.
2010/2011, devono essere effettuate utilizzando i posti vacanti e
disponibili per lŽintero anno scolastico, residuati dopo le operazioni di
utilizzazione e di assegnazione provvisoria previste dallŽO.M. n. 64 del
21 luglio 2011, ovviamente nel limite di dette disponibilità.
Scuola primaria
Le immissioni in ruolo della scuola primaria devono essere
effettuate attingendo dalla graduatoria generale e secondo la posizione
nella stessa occupata, anche se riferite a posti di specialista di lingua
inglese. Ne consegue che non si procede comunque alla immissione in ruolo
qualora il profilo di insegnate di scuola primaria risulti in esubero a
livello provinciale.
ART. 9, comma 21 del D.L. n.70/2011 convertito in legge
12.7.2011, n.106
Il comma 21 prevede che "i docenti destinatari di nomina a tempo
indeterminato decorrente dallŽanno scolastico 2011/2012 possono chiedere
il trasferimento, lŽassegnazione provvisoria o lŽutilizzazione in altra
provincia, dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di
titolarità".
Tale disposizione si applica anche ai docenti nominati utilizzando le GAE
vigenti nellŽanno scolastico 2010/2011, in quanto anche nel confronti di
tali docenti la nomina ha decorrenza dallŽanno scolastico 2011/12, con
possibilità di retrodatazione dallŽanno scolastico 2010/2011. A tale
ultimo riguardo, il comma 17 del citato D.L. n. 70/2011 stabilisce che
nellŽambito del piano triennale di immissioni in ruolo decorrente dallŽa.s.
2011/2012, può essere prevista la retrodatazione giuridica dallŽa.s.
2010/2011.
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