VINCOLI MOBILITÀ 2023-2024
A CURA DI ANTONIETTA TORALDO
Norma di riferimento | In cosa consiste | Eccezioni |
Vincolo triennale previsto dall’art. 22 comma 4 lett.a1 CCNL 2018 e dall’art.1 comma 2 O.M. 01/03/2023 |
Riguarda i docenti che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio su una scuola indicata nella domanda con preferenza puntuale o nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale |
Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa. |
DL 36/2022 e art 1 commi 4 e 6 OM O.M. 01/03/2023 | Si applica a tutti i neoimmessi in ruolo a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023. | Docenti soprannumerari o in
esubero; Beneficiari dell’articolo 33, commi 5 o |
Limitatamente all’anno scolastico 2023-24 tali docenti possono presentare l’istanza di mobilità, tuttavia la convalida della domanda è subordinata all’entrata in vigore di un intervento legislativo di chiarimento che dovrebbe essere inserito nel decreto PNRR 2. | 6, della legge 104/92, per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso o per l’inserimento nelle GAE. | |
Art. 58 comma 1 lettera f del DL 73/2021( Decreto sostegni bis) e Art. 1 comma 7 O.M. 01/03/2023 | A decorrere dalle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2022/2023, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta, qualora diversa da quella di precedente titolarità. | Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art.
13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta. |
DOCENTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA PER L’A.S. 2023-24
CHI | QUANDO |
NEOIMMESSI IN RUOLO A.S. 2022-23 | Possono presentare la domanda provinciale o interprovinciale con riserva . L’accoglimento della stessa è condizionato dal chiarimento legislativo che dovrebbe avvenire quanto prima. |
IMMESSI IN RUOLO NELL’A.S. 2021-22 E NEGLI ANNI SCOLASTICI ANTECEDENTI | Possono presentare domanda provinciale o interprovinciale per l’a.s. 2023-24 alle seguenti condizioni:
• non hanno presentato domanda per il 2022-23 • hanno presentato domanda per il 2022-23 ma non sono stati soddisfatti • hanno presentato domanda per il 2022-23 o per il 2021-22 ma sono stati soddisfatti su preferenza sintetica • sono soprannumerari o in esubero • usufruiscono di una delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI (alle condizioni espresse in tale articolo) |
ASSUNTI SU SOSTEGNO DA GPS I FASCIA A TD. NEL
2021-22 E CONFERMATI IN RUOLO CON DECORRENZA 1/9/2022 (art1 comma 5 O.M. 01/03/2023) |
Possono presentare domanda in provincia e in altra provincia per l’a.s. 2023/24 tutti i docenti assunti dalla procedura straordinaria GPS I fascia sostegno con decorrenza giuridica della nomina 1/9/21 ed economica 1/9/22. |