Mobilità, sindacati non firmano: dal ministero atto unilaterale

Mobilità, sindacati non firmano: dal ministero atto unilaterale
Le date delle domande: 6-21 marzo per i docenti; 9-29 marzo per gli educatori; 17 marzo-3 aprile per gli Ata

01 Marzo 2023
ORGANICI E MOBILITÀ
Restano tutti i vincoli, i sindacati non firmano e il ministero emana un atto unilaterale. Si conclude così la contrattazione sulla mobilità del personale scolastico iniziata lo scorso ottobre.

L’ultimo atto è andato in scena questa mattina con il confronto tra le organizzazioni sindacali e l’Amministrazione sull’ordinanza che dispone tempi e modalità delle domande di trasferimento. Inascoltata la richiesta di un incontro politico avanzata dai sindacati la scorsa settimana.

I vincoli sui quali il ministero non è retrocesso riguardano coloro che sono riusciti ad avere il trasferimento nella scuola espressamente richiesta e chi ha ottenuto il trasferimento tra province diverse a prescindere dalla preferenza manifestata.

L’Amministrazione ha concesso soltanto una lieve apertura condizionata per i neo immessi in ruolo nell’anno scolastico 2022/23 le cui domande di mobilità, considerate le ambiguità del decreto legge 36, saranno convalidate soltanto in caso di un chiarimento legislativo.

La Gilda Unams ha manifestato il proprio disappunto, ribadendo la netta contrarietà ai vincoli espressa sin dall’inizio della contrattazione.

Grazie al pressing delle organizzazioni sindacali, che avevano chiesto un allungamento delle scadenze per la presentazione delle domande, per i docenti è stata fissata la finestra temporale dal 6 al 21 marzo, dal 17 marzo al 3 aprile per il personale Ata e dal 9 al 29 marzo per gli educatori.

Domande di mobilità 2022-23

Scadenze di presentazione delle domande

DOCENTI:  28 febbraio- 15 marzo 2022

PERSONALE EDUCATIVO1°marzo-21 marzo 2022

DOCENTI DI RELIGIONE21 marzo- 15 aprile 2022 in formato cartaceo

PERSONALE ATA:  9 marzo- 25  marzo 2022

La consulenza si effettuerà solo previo appuntamento, Raccomandiamo ai colleghi di controllare che le proprie credenziali Spid ed il Codice personale siano funzionanti e che la propria casella di posta elettronica istituzionale sia funzionante.

BLOCCHI MOBILITÀ

A cura di Antonietta Toraldo

A) BLOCCO TRIENNALE nella stessa scuola per le domande effettuate
nella provincia di titolarità dai docenti già di ruolo da almeno tre anni
(art 2 comma 2 ipotesi CCNI mobilità)
Riguarda i docenti che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio su
una scuola indicata nella domanda con preferenza puntuale o nel caso di
mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I
fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale. Tale
vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II
fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità
professionale. Il vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari
delle precedenze di cui all’art. 13 nel caso in cui abbiano ottenuto la
titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si
applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda
condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

B) BLOCCO TRIENNALE nella stessa scuola per le domande effettuate per
provincia diversa da quella di titolarità dai docenti già di ruolo da
almeno tre anni (art. 2 comma 3 ipotesi CCNI mobilità)

A decorrere dalle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico
2022/2023, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità
non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano
ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta,
qualora diversa da quella di precedente titolarità.
Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle
precedenze di cui all’art. 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, nel
caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o
distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti
trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una
qualunque sede della provincia chiesta.
C) BLOCCO TRIENNALE docenti neoimmessi nella scuola di assunzione
(art 2 comma 6 CCNI mobilità)
A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico
2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo
indeterminato possono chiedere il trasferimento, il passaggio di cattedra
o di ruolo, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione
scolastica, ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo
determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni
scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità.
È comunque consentita la partecipazione alla mobilità ai docenti che si
trovino in una delle seguenti deroghe normativamente previste:
a) situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero;
b) personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute
successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali
ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401
del testo unico.

I docenti assunti antecedentemente al 2020/21 hanno assolto
l’obbligo di permanenza (art 2 comma 4 CCNI mobilità).
Il personale docente di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, immesso in ruolo antecedentemente

all’anno scolastico 2020/21, è tenuto a rimanere presso l’istituzione
scolastica di immissione in ruolo, nel medesimo tipo di posto e classe di
concorso, per almeno altri due anni dopo il percorso annuale di
formazione iniziale e prova, salvo in caso di sovrannumero o esubero o di
applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di
presentazione delle istanze per il relativo concorso.
Pertanto tale personale ha già assolto l’obbligo di permanenza presso
l’istituzione scolastica di immissione in ruolo.

I docenti assunti negli anni scolastici 2020-21 e 2021-22 possono
fare domanda di trasferimento per acquisire la titolarità (art 2
comma 7 CCNI mobilità).
Per l’anno scolastico 2022/23 al personale docente immesso in ruolo nel
2020/21 e nel 2021/22 è attribuita la titolarità su istituzione scolastica
mediante domanda volontaria di mobilità territoriale. La titolarità è
attribuita d’ufficio qualora il docente immesso in ruolo sia individuato
come perdente posto e non abbia presentato domanda volontaria, a
prescindere che sia condizionata o meno, o non siano state assegnate le
sedi richieste.
È stato previsto che, fermo restando le operazioni di mobilità effettuate
per l’anno scolastico 2021/2022, per i docenti immessi in ruolo nell’anno
scolastico 2020/21 che acquisiscono la titolarità su istituzione scolastica a
seguito delle operazioni di mobilità, il predetto vincolo triennale di
permanenza su istituzione scolastica decorra a far data dal 2022/23.
Qualora il docente non presenti domanda di mobilità, la titolarità è
attribuita, prima dei movimenti, sulla scuola assegnata all’atto
dell’assunzione in ruolo con la medesima decorrenza. Analogamente, al
docente che non ottenga alcuna sede tra quelle indicate nella domanda di
mobilità volontaria l’attribuzione della titolarità è disposta sulla sede
ottenuta al momento dell’assunzione a tempo indeterminato con la
medesima decorrenza.

I posti assegnati all’atto dell’immissione in ruolo ai docenti che non
presentano domanda di mobilità o che non ottengono alcuna sede tra
quelle indicate nella domanda, non sono disponibili per i movimenti.

• I docenti che saranno assunti negli anni scolastici 2022-23 , 2023-
24 e 2024-25
acquisiranno la titolarità su istituzione scolastica mediante domanda
volontaria di mobilità territoriale da presentarsi nel corso del primo anno di immissione in ruolo

Mobiltà 2021/22 istruzioni per la consulenza

Le scadenze di presentazione delle domande sono le seguenti:

DOCENTI:  29 marzo  13 aprile

PERSONALE EDUCATIVO: 15 aprile – 5 maggio

PERSONALE ATA: -29 marzo 15 aprile

Si comunica agli iscritti alla GILDA DEGLI INSENANTI DI SALERNO che per ottemperare a quanto previsto dal DPCM  le nostre sedi resteranno momentaneamente chiuse. Ciononostante i nostri consulenti vi forniranno assistenza telefonica per la compilazione delle domande di mobilità 2021-2022 su appuntamento.

A partire da martedì 30 marzo solo gli iscritti Gilda di Salerno potranno prenotarsi inviando una mail con i propri recapiti telefonici, richiesta di assistenza e se possibile nominativo del collega con cui si è compilata la domanda lo scorso anno, il tutto  alla mail info@gildasalerno.it  Sarete ricontattati telefonicamente. I docenti che prenotano l’appuntamento dovranno far pervenire contestualmente alla mail di prenotazione il modulo di Liberatoria 2 mobilità Gilda 2021.22 Gilda compilato e firmato.

 Guide e speciali- Guida Mobilità 2021-22 a cura di Antonietta Toraldo

Guida e  materiali utili per produrre domanda di trasferimento e/o  passaggio Pubblichiamo la  Guida mobilità…